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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo I - Destinazione all'estero

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 644 - Periodi minimi di permanenza all'estero 893

1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.

2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.

3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non può aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.

893

Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

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