Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo I - Destinazione all'estero
[ARTICOLO ABROGATO]
1. La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per ragioni di servizio.
2. Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attività tecnica di istituto, deve essere preventivamente sentito il Ministro per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
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