Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo I - Destinazione all'estero
[ARTICOLO ABROGATO]
1. All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza i docenti universitari riacquistano la cattedra nella Università alla quale appartengono. Gli ispettori tecnici, i capi di istituto e i docenti riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito 898 .
2. I capi di istituto e i docenti, nel caso che il loro servizio sia durato oltre tre anni, hanno la facoltà di richiedere di essere destinati con diritto di priorità, qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, nella sede scolastica nella quale erano titolari all'atto della loro destinazione all'estero, ovvero ad una sede, a scelta dell'amministrazione scolastica, fra tre da essi indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facoltà per i capi di istituto o per i docenti di scuole secondarie è limitata alle sedi in cui vi siano gli stessi tipi di scuola o di istituto di qu
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