Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo I - Destinazione all'estero
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Alle istituzioni scolastiche statali all'estero è fatto divieto di assumere personale precario anche con rapporto di diritto privato.
2. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilità dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
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