Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo I - Destinazione all'estero
[ARTICOLO ABROGATO]
1. I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole italiane all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti di ruolo già in servizio. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 491 sono retribuite come ore soprannumerarie in conformità alle disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, di norma, anche alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui all'articolo 636.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
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