Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo I - Destinazione all'estero
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra i docenti di ruolo già in servizio con abilitazione specifica od affine, secondo i criteri indicati dall'articolo 649.
2. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento sono retribuite con le modalità di cui allo stesso articolo 649.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
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