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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo II - Situazioni particolari

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 652 - Comando 904

1. Ai posti delle istituzioni scolastiche italiane all'estero che non si siano potuti conferire a termine dell'articolo 640, si provvede mediante comando, per un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione. 905

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità del personale da comandare è effettuato dalla commissione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, come modificato dall'articolo unico della legge 13 novembre 1980, n. 789.

3. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla sede che occupava nel territorio nazionale.

4. L'onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.

904

Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

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