Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo II - Situazioni particolari
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche, determinate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, e in mancanza di specifiche graduatorie, le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti, da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'àmbito del quale sono fissate le aliquote di personale da adibire, rispettivamente, a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.
2. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i commi 5 e 6 dell'articolo 673.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è
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