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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo III - Trattamento giuridico ed economico

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 661 - Indennità di sistemazione 918

1. All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il personale ha diritto ad una indennità di sistemazione, nella misura di una mensilità dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione. L'indennità stessa è ridotta del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'amministrazione.

2. Nel caso di destinazione o trasferimento nella stessa città di dipendenti tra loro coniugati e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennità di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata.

918

Articolo sostituito dall'art. 29, d.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62. Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

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