Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo III - Trattamento giuridico ed economico
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Al personale con comando di cui all'articolo 652 spetta il trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663.
2. L'indennità di cui all'articolo 661 è ridotta alla metà e non spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede.
3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667 con esclusione di quanto riguarda i familiari a carico.
4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico metropolitano.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
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