IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo III - Trattamento giuridico ed economico

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 668 - Trattamento del personale con comando annuale 929

1. Al personale con comando di cui all'articolo 652 spetta il trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663.

2. L'indennità di cui all'articolo 661 è ridotta alla metà e non spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede.

3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667 con esclusione di quanto riguarda i familiari a carico.

4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico metropolitano.

929

Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.