Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo III - Trattamento giuridico ed economico
1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, è fissato in complessivi 60 giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermità l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi 45 giorni ed è sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.
2. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché ai lavoratori padri ai sensi della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennità personale è corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa.
Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la restituzione ai ruoli di provenienza.
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