Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo III - Trattamento giuridico ed economico
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Salvo quanto per esso previsto nel presente testo unico, al personale in servizio all'estero presso le «Scuole europee» si applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali.
Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.
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