Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte V - Scuole italiane all'estero
Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo III - Trattamento giuridico ed economico
1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.
La Corte costituzionale, con ord. 13-15 dicembre 2004, n. 389, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del Testo Unico, come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, dall'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e dell'art. 676, questione sollevata con riferimento all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche ed al principio di laicità dello Stato, in relazione agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.
La formula di abrogazione presente nell'articolo 676 corrisponde a quella indicata dal Consiglio di Stato (parere Adunanza Generale del 17 marzo 1994), in analogia a quanto avvenuto per altri provvedimenti del medesimo tipo (es. d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 in materia di interventi nel Mezzogiorno) e tiene conto della natura giuridica del Testo Unico, la quale non comporta la novazione delle norme in esso riprodotte e quindi l'abrogazione di quelle d
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.