D.P.R. 20.04.1994, n. 367
1. I visti di controllo comunque denominati e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento dei mandati informatici sono effettuati mediante transazioni sui corrispondenti sistemi. Nel caso in cui alla resa dei conti amministrativi o giudiziali si provvede mediante strumenti informatici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, i dati delle evidenze informatiche non possono essere modificati, dopo la presentazione dei conti, senza il concorso dell'organo competente a riceverli.
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