D.P.R. 20.04.1994, n. 367
1. I mandati informatici e gli altri titoli di spesa di importo superiore a otto milioni di lire vengono emessi con la clausola da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale del creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale secondo la scelta operata dal creditore medesimo, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti dal successivo articolo 14. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può modificare il suddetto limite di importo al fine di adeguare i pagamenti dello Stato alle esigenze e ai principi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
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