D.P.R. 20.04.1994, n. 367
1. Il pagamento degli stipendi, delle pensioni e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato, avviene mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.
2. Gli aventi diritto possono richiedere il pagamento in tesoreria o presso gli uffici postali, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, che tiene conto delle particolari esigenze di categorie di creditori disabili o portatori di handicap, ovvero delle speciali necessità dei corpi militari dello Stato, nonché della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
3. Il Ministero del tesoro può stipulare convenzioni per l'apertura, a condizioni agevolate, di conti destinati ai versamenti di cui al comma 1.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al pagamento degli assegni accessori spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
5. Ai fini del pagamento delle spese previste dai commi 1 e 4, possono essere adottate procedure telematiche disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento relative al mandato informatico.
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