D.P.R. 20.04.1994, n. 367
1. Mediante mandati informatici, emessi sulle tesorerie dai competenti organi delle amministrazioni in luogo degli ordinativi diretti cartacei, vengono disposti pagamenti per i seguenti titoli:
a) somme da pagare ai creditori dello Stato;
b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;
c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;
d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli artt. 1241 e 1242 del cod. civ.;
e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;
f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determinino effettivo movimento di danaro;
g) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome, compresi i conti correnti postali previsti dall'articolo 15.
2. Le ritenute sui pagamenti di cui al presente articolo possono essere regolate con procedimenti semplificati da stabilirsi con decreti del Ministro del tesoro, sulla base dei valori medi riferiti all'intero stanziamento di ciascun capitolo.
3. Nei casi in cui è previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Corte appone il visto sui mandati riconosciuti regolari effettuando apposita transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di sé la documentazione della spesa.
4. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, il pagamento è effettuato sulla base del visto della competente ragioneria, che trattiene presso di sé la documentazione della spesa ai fini dell'eventuale inoltro alla Corte dei conti per il controllo successivo sulla gestione a norma della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
5. I dati dei mandati i
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