D.P.R. 20.04.1994, n. 367
1. Il testo dei seguenti articoli del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è così sostituito:
Art. 576 - [1] Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro spediti dalle amministrazioni anzidette. Le amministrazioni versano anticipatamente le somme occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria accredita le somme nei rispettivi conti correnti.
Art. 577 - [1] Nell'eseguire i pagamenti di cui all'articolo 576 le sezioni di tesoreria osservano le norme generali contenute nel presente regolamento e le disposizioni speciali dei regolamenti della Cassa depositi e prestiti, del Fondo edifici di culto, delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici dai quali sono spediti i titoli di spesa.
Art. 579 - [1] Le sezioni di tesoreria iscrivono i pagamenti eseguiti in registri speciali distinti per ogni amministrazione e presentano le contabilità dei titoli di spesa cartacei e di quelli informatici pagati con le modalità previste per i titoli emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato.
Art. 581 - [1] La Cassa depositi e prestiti, il Fondo edifici di culto, le amministrazioni e aziende autonome e gli enti pubblici di cui all'art. 576 confrontano i dati informatici dei titoli pagati con quelli dei titoli emessi e, riconosciutili regolari, ne informano la Direzione generale del tesoro e la Corte dei conti, evidenziando il complessivo importo dei titoli respinti.
[2] La Direzione generale del tesoro sulla base delle predette informazioni ordina alla tesoreria centrale di addebitare le somme pagate sui relativi conti correnti con co
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