D.P.R. 20.04.1994, n. 367
1. Sono elevati di mille volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nel relativo regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché nel testo unico della legge sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. 5
2. Sono parimenti elevati di mille volte i limiti originari previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.
3. Restano salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata.
4. Ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i limiti originari di somma indicati negli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono elevati di 2000 volte.
Comma così modificato dall'art. 21, L. 8 maggio 1998, n. 146.
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