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D.P.R. 20.04.1994, n. 367

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili. (G.U. 13.06.1994, n. 136 - S.O.)

Art. 23 - Norme abrogate

1. Sono abrogati:

- l'articolo 50, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 11, comma 7, del presente regolamento;

- l'articolo 50, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

- l'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

- l'articolo 56, comma 1 e 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituiti dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del presente regolamento, fermo restando che: a) per i pagamenti in conto dipendenti da contratti di fornitura o lavoro, devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto; b) il rendiconto per le aperture di credito relative ai contratti di fornitura o lavoro è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo; c) il rendiconto di cui alla lettera b) è reso in ogni caso a termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso; d) alla somministrazione di fondi agli enti militari per gli assegni fissi e le indennità degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per le spese di mantenimento della truppa e per le altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica si provvede a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, ovvero ai sensi dell'articolo 326, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

- l'articolo 59, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 9, comma 6, del presente regolamento;

- l'articolo 60, commi 3 e 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

- l'articolo 67 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 13 del presente regolamento;

- gli articoli 271, 281, 283 e 284 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

- l'articolo

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