D.P.R. 20.04.1994, n. 367
1. I pagamenti avvengono nel tempo stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Il tempo può essere stabilito anche dal contratto, ove ne risultino, per l'amministrazione, condizioni più favorevoli rispetto a quelle che derivano dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le condizioni più favorevoli debbono risultare espressamente dal contratto. Restano salvi, in ogni caso, i termini stabiliti per l'esercizio dei previsti controlli amministrativi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai contratti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici».
3. Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica e nel caso di contratti per adesione, il pagamento può essere effettuato anche nel corso o prima dell'inizio della prestazione, previe adeguate garanzie e ove ne risultino, per l'amministrazione, condizioni più favorevoli di quelle stabilite per i pagamenti effettuati ad altre scadenze.
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