D.P.R. 20.04.1994, n. 367
1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attività comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi.
2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra amministrazione è effettuato previa intesa con il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario delegato.
3. L'accreditamento è disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori.
4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla contabilità mensile che la sezione stessa è tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma dell'articolo 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilità del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di cui al presente comma è rilasciato sotto la responsabilità del capo della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera.
5. I rendiconti amministrativi dei funziona
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