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Legge 23.12.1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1994, n. 304 - S.O.)

Capo I - Disposizioni in materia sanitaria

Art. 1 - Esenzioni

1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole "lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni".

2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la parola "100.000" è sostituita dalla seguente "70.000".

3. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

"16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purché appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Ga

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