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Legge 23.12.1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1994, n. 304 - S.O.)

Capo I - Disposizioni in materia sanitaria

Art. 3 - Ospedali

1. [Comma abrogato dall' art. 1, comma 2-bis, lett. a), D.L. 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 1996, n. 382].

2. [Comma abrogato dall' art. 1, comma 2-bis, lett. a), D.L. 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 1996, n. 382].

3. [Comma abrogato dall' art. 1, comma 2-bis, lett. a), D.L. 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 1996, n. 382].

4. Le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti dimensionali per le RSA nonché i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalità di controllo della qualità delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione professi

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