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Legge 23.12.1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1994, n. 304 - S.O.)

Capo I - Disposizioni in materia sanitaria

Art. 4 - Dotazioni organiche

1. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996. I direttori generali ed i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario di servizio e di articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un congruo orario settimanale, il potenziamento delle attività di day hospital e la riduzione dei tempi di attesa per le attività ambulatoriali.

2. Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'articolo 22; per il secondo semestre, per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1995, le regioni possono autorizzare nuove assunzioni, entro il limite del 10 per cento delle cessazioni per il ruolo amministrativo e del 30 per cento delle cessazioni per gli altri ruoli, previa verifica dei carichi di lavoro ed esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità, da effettuarsi tra il personale del comparto sanità in ambito locale, regionale, interregionale, secondo tale ordine di priorità, e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero a seguito della disattivazione o della rico

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