Legge 23.12.1994, n. 724
Capo I - Disposizioni in materia sanitaria
1. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati dall'articolo 7, comma 4, a partire dal 1° gennaio 1995 il Ministro della sanità dispone idonei controlli circa l'applicazione delle norme di cui al comma 10 dell'articolo 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da parte delle unità sanitarie locali e dei medici, curando nel contempo l'applicazione delle norme relative ad un confezionamento ottimale, per ciclo di terapia, dei prodotti farmaceutici. Allo stesso fine il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), avvalendosi della Commissione unica del farmaco e di esperti in economia farmaceutica, fornisce al Governo elementi conoscitivi e criteri classificativi in ordine alla possibile introduzione di un sistema basato sui prezzi di riferimento dei farmaci proponendo, inoltre, al Governo un progetto di sperimentazione nella applicabilità di tale sistema. Eventuali variazioni al sistema vigente potranno intervenire dal 1° gennaio 1996 con specifico provvedimento legislativo.
2. Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri nonché agli istituti di ricovero e cura sulle specialità medicinali e sui prodotti galenici, il cui prezzo al pubblico è inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo base, è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non può essere inferiore a quanto previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.
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