Legge 23.12.1994, n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1994, n. 304 - S.O.)
Capo I - Disposizioni in materia previdenziale
1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni è differito al 1º gennaio successivo di ogni anno.
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