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Legge 23.12.1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1994, n. 304 - S.O.)

Capo I - Disposizioni in materia previdenziale

Art. 16 - Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:

"3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1º dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1º gennaio 1987 - 31 dicembre 1988; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1º gennaio 1989 - 31 dicembre 1990; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1º gennaio 1991 - 31 dicembre 1992 ed entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1º gennaio 1993 al 30 novembre 1994".

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