Legge 23.12.1994, n. 724
Capo I - Disposizioni in materia previdenziale
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 marzo 1995 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni pe
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