Legge 23.12.1994, n. 724
Capo I - Disposizioni in materia previdenziale
1. Con decorrenza 1° luglio 1995 lo SCAU è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalità specifiche, con tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. I contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono riscossi dall'INPS, conformemente alle modalità stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva in via generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo.
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