Legge 23.12.1994, n. 724
Capo I - Disposizioni in materia previdenziale
1. L'accertamento definito con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento ai fini dei versamenti contributivi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, le somme derivanti all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate in lire 1.050 miliardi sono utilizzate, sulla base delle somme effettivamente introitate, per interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi. A tal fine è istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita evidenziazione contabile. 7
3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito un adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma è
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