Legge 23.12.1994, n. 724
Capo III - Disposizioni in materia di pubblico impiego
1. I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti in ragione della loro funzione, condizione e professionalità dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza ovvero da altre amministrazioni ovvero da società e imprese controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altro ente pubblico, anche territoriale, devono essere riversati al netto delle imposte, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3, entro e non oltre il 30 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione annuale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, a pena della sanzione pari al 20 per cento del reddito stesso.
3. L'obbligo sussiste, nei limiti dell'eventuale parte eccedente l'importo di cui al presente comma che dovesse risultare in sede di dichiarazione annuale, in capo ai soggetti di cui al comma 1 che hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo, ove consentito, nonché redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente per un importo lordo superiore a 200 milioni di lire.
4. Il presente articolo non si applica ai redditi
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