Legge 23.12.1994, n. 724
Capo V - Finanza regionale e locale
1. A decorrere dall'anno 1995 la quota del 3,10 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ridotta al 2,3 per cento.
2. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate che provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.
3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicemb
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.