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Legge 23.12.1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1994, n. 304 - S.O.)

Capo VI - Disposizioni varie

Art. 41 - Modifiche alla legge 2 gennaio 1991, n. 1

1. All'articolo 24 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Il consiglio di borsa ha personalità giuridica";

b) al comma 3, dopo le parole: "riservatezza anche con riferimento al personale addetto.", è inserito il seguente periodo: "Il consiglio di borsa provvede alla dotazione del personale necessario con gli strumenti e le forme del diritto privato.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. Le spese necessarie per il funzionamento del consiglio di borsa, ivi comprese quelle per la dotazione del personale e per le attività di promozione della borsa, sono coperte dalle entrate previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 1° agosto 1988, n. 340";

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:"4-bis. Le deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe dei diritti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 1° agosto 1988, n. 340, e di quelle di cui all'articolo 20, comma 3, della presente legge, sono assunte dal consiglio di borsa e divengono definitive dopo l'approvazione del Ministero del tesoro, sentita la CONSOB.4-ter. La titolarità dei beni acquisiti con l'impiego del fondo di dotazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 1° agosto 1988, n. 340, o dei diritti rivenienti da atti di disposizione di cui siano stati oggetto, nonché le residue disponibilità liquide del fondo non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite al consiglio di borsa per l'esercizio delle funzioni proprie di cui al comma 1. Al trasferimento si applicano le disposizioni in materia di contributi di cui all'articolo 55, comma

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