Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371
Allegato 7. Tabella A - tabella di valutazione dei titoli per il conferimento delle supplenze nelle scuole materne statali
Titoli culturali
a) Al diploma rilasciato dalle scuole magistrali o al diploma rilasciato dagli istituti magistrali, il cui punteggio deve essere rapportato a 110, vengono attribuiti punti 12 più un coefficiente di 0,50 punti in ragione di ogni voto superiore a 76/110; al titolo di studio conseguito con il massimo dei voti si attribuiscono 4 punti aggiuntivi (1).
b) All'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, il cui punteggio deve essere rapportato a 100, vengono attribuiti punti 12 più un coefficiente di 0,20 punti per ogni voto superiore a 60 su 100 (2).
c) Alla specializzazione per l'insegnamento in sezioni di scuole materne per handicappati psicofisici, della vista o dell'udito, prescritta per l'inclusione nella graduatoria provinciale richiesta, nonché ai titoli prescritti per l'inclusione nella graduatoria provinciale richiesta, relativa alle scuole ad indirizzo didattico differenziato, vengono attribuiti punti 12 più un coefficiente di 0,50 punti per ogni voto superiore a 60 su 100 (3).
d) Alla inclusione nella graduatoria di merito in concorsi per esami e titoli a posti di insegnante di scuola materna indetto dai Provveditori agli Studi o dalle Regioni, dai Comuni o da Enti pubblici (4), punti 30.
e) Per ogni titolo di studio di grado pari o superiore a quello di cui alla lettera a); per le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie e artistiche; per la specializzazione monovalente e/o polivalente (handicap vista-udito-psicofisici) ed i titoli di cui alla lettera c) nel caso in cui si chieda l'inclusione in graduatoria diversa da quella cui la specializzazione o i titoli danno accesso ovvero per le specializzazioni previste dall'art. 11 D.P.R. 31.10.1975 n. 970 per l'accesso a posti di assistente-educatore negli isti
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