IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO I - Nuove nomine

Art. 1 - Nomine conferibili

1. Gli insegnanti non di ruolo sono nominati dal Provveditore agli Studi mediante il conferimento di supplenze annuali, di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e dal capo d'istituto mediante il conferimento di supplenze temporanee.

2. Le nomine del Provveditore agli Studi sono conferite sulla base delle graduatorie provinciali di cui al successivo art. 7. Le nomine del capo d'istituto sono conferite sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto di cui al successivo art. 20.

A - Supplenze annuali

3. Il Provveditore agli Studi, ai sensi dell'art. 520 del T.U. approvato col D.L.vo n. 297/94, conferisce supplenze annuali per la copertura dei posti d'insegnamento che costituiscono cattedra o posti-orario e che risultino effettivamente vacanti e disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico (1), in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali ai fini della loro copertura con personale di ruolo; (1/bis) le disponibilità e le vacanze dei posti devono permanere, prevedibilmente, per l'intero anno scolastico, ferma restando la condizione che ai posti stessi non sia stato assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.

B - Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche

4. Ai sensi dell'art. 521, primo comma, del D.L.vo n. 297/94, il Provveditore agli studi conferisce supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche - salvo quanto disposto dal successivo comma 9° per le supplenze temporanee fino a sei ore settimanali - per la copertura dei posti d'insegnamento che non concorrono a cos

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.