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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO I - Nuove nomine

Art. 2 - Requisiti

1. Possono aspirare al conferimento di nomine coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea (4);

b) godimento dei diritti politici;

c) età non inferiore agli anni 18;

d) idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante;

e) titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria provinciale richiesta.

2. Non possono presentare domanda di nuova nomina ai sensi della presente ordinanza coloro che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età alla data di inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data in cui viene presentata la domanda. Il compimento del sessantacinquesimo anno di età nel corso di uno degli anni scolastici del triennio di validità delle graduatorie provinciali di supplenza comporta il venir meno del titolo a conseguire supplenze per gli anni scolastici successivi.

3. Parimenti non possono presentare domanda di nuova nomina gli impiegati dello Stato e degli Enti Pubblici collocati a riposo ai sensi della legge n. 336/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli collocati a riposo ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 748/1972.

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4 Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea si applica l'art. 3 del D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174.

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