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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO I - Nuove nomine

Art. 5 - Nomine per il sostegno nella scuola media e negli istituti secondari di II grado

1. Gli aspiranti forniti di specializzazione di cui all'art. 325 del D.L.vo n. 297/94 hanno titolo a richiedere, nella stessa domanda di inclusione in graduatoria provinciale, il conferimento di nomina per il sostegno ad alunni portatori di handicap, sia nella scuola media che negli istituti di II grado, allegando il titolo di specializzazione posseduto.

2. Il Provveditore agli Studi compila tre elenchi per il sostegno rispettivamente ad alunni di scuola media portatori di handicap psico-fisici, della vista e dell'udito ed analoghi elenchi per il sostegno ad alunni di scuola secondaria di II grado ulteriormente distinti per ciascuna delle quattro aree disciplinari in cui è costituita la relativa dotazione organica provinciale.

Tali elenchi sono da considerarsi graduatorie provinciali ai fini del conferimento delle nomine di supplenza annuale e temporanea sino al termine delle attività didattiche per posti di sostegno nella scuola media, ovvero per attività di sostegno negli istituti di II grado.

3. Per la scuola media gli aspiranti sono inclusi nei relativi elenchi, sulla base del miglior punteggio conseguito in una qualsiasi graduatoria di scuola media. Per la scuola secondaria di II grado gli aspiranti sono inclusi negli elenchi relativi all'area o alle aree disciplinari cui sono riferite le graduatorie provinciali di scuola secondaria superiore in cui figurano e, in ciascun elenco, conseguono il miglior punteggio ottenuto in una qualsiasi delle suddette graduatorie appartenenti alla medesima area disciplinare dell'elenco preso in esame. Per l'attribuzione delle precedenze si applicano le

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