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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO I - Nuove nomine

Art. 6 - Trasferimenti di domande

1. Gli aspiranti - forniti di titolo di abilitazione o di titolo di studio richiesti dal vigente ordinamento di cui al D.M. n. 334/94 per l'accesso alle relative graduatorie - che, avendo presentato nei termini domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali, debbano trasferirsi in altra provincia nell'anno scolastico successivo, possono chiedere entro il 30 giugno al Provveditore agli Studi di quest'ultima provincia di essere nominati dopo l'ultimo aspirante incluso nella corrispondente graduatoria dei non abilitati, previa cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza. Detto trasferimento è consentito in tutti gli anni del triennio di validità delle graduatorie ivi incluso il primo.

2. Nella domanda, che deve essere diretta ad entrambi i Provveditori agli Studi interessati, il docente deve dichiarare, a pena di nullità e sotto la propria personale responsabilità (12), il punteggio conseguito nelle graduatorie provinciali di provenienza specificando, per ciascuna graduatoria, il titolo di abilitazione o di studio posseduto.

3. Entro il 31 luglio il Provveditore agli Studi pubblica l'elenco dei docenti che hanno chiesto il trasferimento in altra provincia, nonché l'elenco dei docenti che hanno chiesto ed ottenuto il trasferimento nella provincia ed avverso quest'ultimo elenco è ammesso reclamo entro 5 giorni. Dopo l'esame dei reclami eventualmente pervenuti, il Provveditore pubblica l'elenco definitivo dei docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella provincia. Avverso l'elenco definitivo è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

4. I docenti trasferiti nelle graduatorie d

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