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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO II - Operazioni di competenza del provveditore agli studi

Art. 10 - Preferenze

1. Nelle graduatorie, a parità di punti, precedono nell'ordine, ai sensi dell'art. 5, quarto comma del D.P.R. 09.05.1994 n. 487:

1. gli insigniti di medaglie al valor militare;

2. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;

3. i mutilati e invalidi per fatti di guerra;

4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5. gli orfani di guerra;

6. gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8. i feriti in combattimento;

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11. i figli mutilati degli invalidi per fatto di guerra;

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16. coloro che abbiano pre

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