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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO II - Operazioni di competenza del provveditore agli studi

Art. 11 - Esclusione dalle graduatorie

1. Le esclusioni da tutte le graduatorie sono disposte per i seguenti motivi:

a) presentazione della domanda di nuova inclusione oltre i termini prescritti dall'art. 3;

b) presentazione della domanda a più Provveditorati agli studi (25);

c) aver omesso di dichiarare nella domanda il proprio nome e cognome e la data di nascita, ovvero l'omessa indicazione, entro il termine fissato dal Provveditore, della posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per il personale maschile;

d) mancata sottoscrizione ovvero mancata autenticazione della firma nella domanda; entro il termine fissato dal Provveditore;

e) relativamente alla scuola secondaria: omessa indicazione nella scheda delle graduatorie nelle quali si desidera essere inclusi (26) entro il termine fissato dal Provveditore;

f) difetto del requisito dell'età (27);

g) difetto di requisiti di accesso al pubblico impiego (28);

h) dichiarazioni false nella domanda;

i) alterazioni apportate nella documentazione originale o in copia.

2. Qualora il motivo dell'esclusione sia accertato dopo la pubblicazione delle graduatorie, il Provveditore agli studi esclude l'aspirante dalle graduatorie stesse e, qualora la nomina sia stata già conferita, procede alla revoca della nomina stessa.

3. Le esclusioni dalle graduatorie in tutti i casi previsti dal presente articolo, e qualora vengano disposte dopo la pubblicazione delle graduatorie stesse, sono pronunciate dal Provveditore agli studi con decreto motivato da comunicare con lettera raccomandata all'interessato ed ai Capi d'istituto interessati.

4. Le

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