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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO II - Operazioni di competenza del provveditore agli studi

Art. 14 - Riserve di posti

1. Ai sensi della legge 482/1968, sui posti disponibili in ambito provinciale per ciascuna graduatoria o per ciascuna classe di concorso, il 15 per cento (31) è riservato alle categorie di personale sottoindicate e a quelle assimilate, secondo l'ordine relativo e nelle misure riportate a fianco di ciascuna categoria.

invalidi di guerra 25%

invalidi civili di guerra e profughi 10%

invalidi per servizio 15%

invalidi per lavoro 15%

orfani e vedove di guerra, per servizio, per lavoro e categorie equiparate 15%

invalidi civili 15%

sordomuti (32) 5%

2. In mancanza di diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie.

3. Dalle singole aliquote di cui al primo comma non sono detratti i posti conferiti, per diritto di graduatoria, ad aspiranti riservatari.

4. Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di dipendenti pubblici o di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, hanno diritto di precedenza assoluta nell'assunzione rispetto alle categorie indicate nel presente articolo (33).

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31 Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate come unità.

32 L'idoneità all'insegnamento deve essere accertata a norma dell'art. 6 della legge 13.03.1958, n. 308.

33 Tali assunzioni non incidono sul contingente dei posti calcolato nella misura del 15% in applicazione della legge 482/68 in quanto devono essere disposte senza alcuna limitazi

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