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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO II - Operazioni di competenza del provveditore agli studi

Art. 15 - Assegnazione di sede. Priorità nella scelta della sede docenti handicappati ai sensi art. 21 Legge 104/1992

1. I Provveditori agli Studi, ai fini del conferimento delle nomine, in data 31 luglio affiggono all'albo dell'ufficio un avviso contenente la data in cui sarà pubblicata la prima convocazione per le nomine.

2. Ciascuna convocazione per le nomine deve contenere la data in cui sarà pubblicata all'albo la successiva convocazione. Ogni convocazione deve restare all'albo fino all'affissione della successiva.

3. Una parte dell'albo dell'ufficio nel periodo delle nomine, deve essere riservata esclusivamente all'affissione delle convocazioni di nomina.

4. Almeno 24 ore prima di ogni convocazione deve essere affisso all'albo dell'ufficio, ai fini del conferimento delle rispettive nomine, un elenco delle disponibilità delle cattedre e dei posti, distinti a seconda della loro copertura con supplenza annuale ovvero con supplenza temporanea da disporsi sino al termine delle attività didattiche. Agli aspiranti sarà offerta l'intera disponibilità dei posti caratterizzati come specificato. Gli insegnanti interessati hanno facoltà, per la medesima graduatoria, di rinunziare ad una supplenza annuale per accettarne una temporanea.

5. I docenti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia ovvero possono delegare il Provveditore agli Studi espressamente ai fini dell'accettazione preventiva della proposta di assunzione. La delega, da compilare in carta semplice secondo il fac-simile allegato n. 23, deve pervenire al Provveditorato almeno 5 giorni prima della data di convocazion

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