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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO II - Operazioni di competenza del provveditore agli studi

Art. 17 - Presentazione dei documenti - Esoneri

1. All'atto della nomina e comunque non oltre 30 giorni dall'assunzione del servizio l'insegnante deve, a pena di decadenza, presentare al Capo di istituto, il quale li rimette al Provveditore agli studi, se si tratta di insegnante nominato dal Provveditore medesimo tutti i documenti regolarizzati in bollo ed allegati in carta semplice alla domanda di inclusione in graduatoria provinciale, nonché i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, ovvero certificato di cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, di data non anteriore a 3 mesi;

c) certificato attestante il godimento dei diritti politici, di data non anteriore a 3 mesi;

d) certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a 3 mesi;

e) certificato, di data non anteriore a 3 mesi, di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dalla competente autorità sanitaria o da un medico militare (38);

f) certificato d'iscrizione all'albo professionale, qualora trattasi di insegnante abilitato della scuola secondaria (39).

In luogo dei documenti di cui alle lettere a), b), c), f) può essere presentata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15/68, dichiarazione, resa sotto la propria personale responsabilità, sostitutiva delle certificazioni medesime. La dichiarazione deve essere in regola con le norme sul bollo e la sottoscrizione relativa deve essere autenticata nei modi previsti.

2. Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) i dipendenti statali che dimostrino t

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