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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO II - Operazioni di competenza del provveditore agli studi

Art. 18 - Ricorsi

1. Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 12, avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive compilate a norma della presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte dei singoli interessati, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 524 del D.L.vo 297/94, alla competente Commissione dei ricorsi di cui all'art. 525 del predetto decreto, entro il termine di 15 giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco dei provvedimenti stessi all'albo dell'Ufficio o di comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

2. Con il ricorso di cui al precedente comma, i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

3. Il ricorso deve contenere l'esatta indicazione dell'organo cui viene diretto, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati.

4. Il ricorso si considera prodotto in tempo utile anche se spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il temine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. Qualora il ricorso sia presentato direttamente al Provveditorato agli studi, sarà rilasciata apposita ricevuta.

6. La notifica del ricorso agli eventuali controinteressati è fatta a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo di

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