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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO II - Operazioni di competenza del provveditore agli studi

Art. 7 - Formazione delle graduatorie e titoli validi per l'inclusione

1. Il Provveditore agli Studi, dopo aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 597 del D.L.vo n. 297/94, esamina le domande presentate dagli aspiranti e la documentazione allegata; attribuisce i relativi punteggi secondo i criteri di valutazione indicati nelle allegate tabelle e, sulla base del punteggio complessivo spettante a ciascun aspirante, procede alla compilazione delle graduatorie - degli abilitati e dei non abilitati - previste dall'art. 522 del D.L.vo n. 297/94 (1), mediante l'utilizzazione del Sistema informativo.

2. In caso di parità di punteggio, si applicano i criteri di preferenza secondo l'ordine indicato nel successivo art. 10.

3. Le graduatorie così determinate dovranno riportare, accanto al nome di ciascun aspirante, il punteggio complessivo attribuito in base alle tabelle di valutazione e l'eventuale possesso dei requisiti che - a norma dell'art. 1, commi 10, 11 e 12 - diano diritto a precedenza, a norma dell'art. 10 diano diritto a preferenza, a norma dell'art. 14 diano diritto a riserva di posti, a norma dell'art. 15, comma 28 diano diritto a priorità nella scelta della sede; per la scuola elementare e materna dovranno, altresì, riportare l'indicazione dei circoli ai quali l'insegnante è assegnato su domanda o d'ufficio ai fini delle supplenze temporanee. Per la scuola elementare, nelle graduatorie per i posti di tipo comune dovrà altresì essere riportata l'annotazione del diritto di precedenza per la nomina di supplenza dei titolari che impartiscono l'insegnamento della lingua straniera, a favore di coloro che ne abbiano fatta richiesta e documentato il possesso dei relat

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