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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO II - Operazioni di competenza del provveditore agli studi

Art. 8 - Valutazione dei titoli culturali

A) Titoli di studio

1. I titoli di studio validi per l'inclusione nelle graduatorie provinciali, d'istituto o di circolo sono indicati negli allegati n. 12, 13, 14, relativi, rispettivamente, alla scuola materna, elementare e secondaria.

2. Si valuta, ai sensi della lettera a) delle tabelle di valutazione, esclusivamente il titolo di studio che dà accesso alla graduatoria richiesta, fermo restando che nella scuola secondaria, nel caso in cui vengano previsti per l'accesso all'insegnamento congiuntamente due titoli, si valuta unicamente il titolo di livello superiore (14).

3. Nel caso in cui l'interessato sia in possesso di più titoli di studio tutti ugualmente validi per l'inclusione nella graduatoria richiesta, si valuterà soltanto il titolo di studio con votazione più alta.

4. I titoli di studio, posseduti dall'aspirante e non valutati ai sensi della lettera a), sono valutati a norma della lettera e) Tabella scuola materna, della lettere d) Tabella scuola elementare, e della lettera e) Tabella scuola secondaria.

B) Titoli di abilitazione

5. L'abilitazione prescritta per l'accesso alle graduatorie provinciali richieste, è valutata ai sensi della lettera b) delle allegate tabelle A e C, relative, rispettivamente, alla scuola materna e secondaria.

6. Le altre abilitazioni non valutate ai sensi della citata lettera b), sono da valutarsi ai sensi della lettera e) della corrispondente tabella, fermo restando che per la scuola elementare la valutazione di qualsiasi titolo di abilitazione deve essere eff

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