Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371
TITOLO II - Operazioni di competenza del provveditore agli studi
A) Valutazione dei servizi di insegnamento
1. I servizi di insegnamento prestati sono valutati con riferimento alla graduatoria provinciale richiesta, secondo i criteri e con i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione dei titoli.
2. Il servizio prestato per la stessa classe di concorso o per gli insegnamenti per i quali si chieda l'inclusione in graduatoria è valutato ai sensi della lettera f) Tabella scuola materna e secondaria e della lettera e) Tabella scuola elementare, con punti 2 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 12 per l'intero anno scolastico. Allo stesso modo viene valutato il servizio prestato per classi di concorso previste dal precedente ordinamento e dichiarate corrispondenti in base alla colonna 2 della Tabella B di cui al D.M. 3.9.1982 e alla Tabella A/1 annessa al D.M. n. 334 del 24.11.1994. Nel caso di accorpamento di classi di concorso, il servizio di insegnamento prestato per una delle classi di concorso successivamente accorpate è valutabile in misura intera nella nuova classe di concorso.
3. Gli altri servizi, diversi da quelli di cui al precedente comma, sono valutati, rispettivamente, con punti 1 ovvero con punti 0,50 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni - fino ad un massimo di punti 6 ovvero punti 3 - a seconda che siano compresi tra quelli indicati nella lettera g) ovvero nella lettera h) delle Tabelle scuola materna e secondaria e nella lettera f) ovvero nella lettera g) della Tabella scuola elementare.
4. Qualora nel corso dello stesso anno scolastico siano stati prestati servizi relativi a classi
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