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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO III - Supplenze temporanee di competenza del capo d'istituto

Art. 19 - Presentazione delle domande

A) Domande di supplenza nelle scuole materne ed elementari

1. Gli aspiranti a supplenze temporanee nelle scuole materne ed elementari devono indicare, nella stessa domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali e nello spazio appositamente predisposto, i circoli didattici nella cui graduatoria desiderano essere inclusi, secondo quanto previsto al precedente art. 3.

B) Domande di supplenza nelle scuole secondarie

2. I docenti che aspirano al conferimento di supplenza nelle scuole secondarie, siano essi inclusi che non inclusi nelle graduatorie provinciali, debbono presentare domanda conforme rispettivamente ai modelli allegati n. 21 e 22 direttamente ai Capi d'istituto destinatari, entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive (1). Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale.

3. Le domande di supplenza possono essere presentate in una sola provincia e, a prescindere dal numero delle graduatorie in cui ciascun docente è incluso, complessivamente per non più di 30 istituti (2).

4. Con una sola domanda possono essere richieste nello stesso istituto supplenze per insegnamenti relativi a più classi di concorso.

5. Ogni domanda deve contenere, a pena di nullità, la completa elencazione delle altre scuole presso cui è stata presentata domanda di supplenza.

6. Nella domanda gli aspiranti devono indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di

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