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Ordinanza MPI 29.12.1994, n. 371

Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

TITOLO III - Supplenze temporanee di competenza del capo d'istituto

Art. 20 - Graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti a supplenze temporanee

1. I Direttori didattici, ricevute da parte del Provveditore agli studi le rispettive graduatorie, ne dispongono nella stessa giornata la pubblicazione all'albo della direzione didattica.

2. Nelle graduatorie di circolo sono ripetute, per ciascun insegnante, tutte le indicazioni contenute nelle graduatorie provinciali. Nei confronti dei docenti che ne abbiano fatta espressa domanda e ne abbiano documentato il relativo diritto entro i termini e con le modalità di cui ai precedenti artt. 1 e 3, sarà inoltre riportata l'annotazione del diritto alla precedenza nel conferimento delle supplenze per la sostituzione dei titolari che impartiscono l'insegnamento della lingua straniera. La precedenza è attribuita solo con riferimento ai posti d'insegnamento della lingua o lingue straniere oggetto delle relative prove facoltative superate nell'ambito del concorso ordinario per esami e titoli.

3. Gli aspiranti a supplenze temporanee nelle scuole materne ed elementari debbono dichiarare, entro il 10 agosto ai direttori didattici dei circoli prescelti, il proprio domicilio eletto per il triennio nell'ambito della provincia di presentazione della domanda. In mancanza di tale dichiarazione l'aspirante viene escluso dal conferimento di supplenze temporanee nel circolo interessato, fintanto che non pervenga la dichiarazione stessa.

4. Relativamente alla scuola secondaria, il Preside, ricevute le domande degli aspiranti, compila ogni triennio le graduatorie d'istituto per ciascuna classe di concorso in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola; in presenza di

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